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Sez. 6, Sentenza n. 14396 del 19/02/2009 Cc. (dep. 01/04/2009) Rv. 243263 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243263-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono. (Nella specie la Corte, disattendendo l'eccezione di nullità dell'udienza camerale tenuta nell'assenza del difensore aderente ad astensione collettiva dalle udienze, ha ritenuto, in applicazione di detto principio, irrilevante la previsione dell'art. 3, comma secondo, della Delibera n. 02/137 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, secondo cui il difensore è tenuto a comunicare all'autorità procedente e agli altri difensori solo l'eventuale sua "non adesione" all'astensione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)