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Sez. 1, Sentenza n. 4305 del 08/04/1992 (Rv. 476678 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione all'ufficio della copia del ricorso | Tempestività del ricorso - Sussistenza - Adempimenti - Copia del ricorso - Consegna o spedizione all'ufficio tributario nel termine di sessanta giorni - Necessità.
Stato
decisa il 1992-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476678-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione all'ufficio della copia del ricorso

La proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1971 n. 633 - come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 - richiede non soltanto la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario. Pertanto, l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, a pena di inammissibilità di detto ricorso, postula che entro il termine stesso si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)