Sez. 1, Sentenza n. 7256 del 04/08/1994 (Rv. 487655 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Tempestività del ricorso - Adempimenti necessari - Copia del ricorso - Conseguenza o spedizione all'ufficio tributario nel termine di sessanta giorni - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO
La proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 - richiede non soltanto la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario. Pertanto, la osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, a pena di inammissibilità di detto ricorso, postula che entro il termine stesso si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)