Sez. U, Sentenza n. 13298 del 21/06/2005 (Rv. 583694 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Regolare costituzione del Consiglio dell'Ordine - Previa convocazione di tutti i componenti - Omissione - Denunciabilità per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata quanto meno nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, non può essere dedotta per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della S.C..
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43, Decreto Legisl. 23/11/1944 num. 382 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)