Sez. U, Sentenza n. 15144 del 28/11/2001 (Rv. 550719 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Validità delle sedute - Condizione - Presenza di un quarto dei componenti - Necessità di previa convocazione di tutti i componenti - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, il "quorum" previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale forense è costituito dalla presenza di un quarto della totalità dei componenti, mentre non è richiesto - a differenza di quanto stabilito per il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell'ordine - che il provvedimento disciplinare sia adottato, oltre che con la presenza del numero legale dei componenti, previa convocazione di tutti.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 18, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 22, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)