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Sez. U, Sentenza n. 15607 del 10/12/2001 (Rv. 551007 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Censure riguardanti l'irregolare costituzione dell'organo - Ammissibilità in sede di giudizio di Cassazione - Fattispecie in tema di comunicazioni ex art. 46 R.D. n. 37 del 1934.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551007-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di giudizi disciplinari a carico di avvocati, il procedimento instaurato dinanzi al Consiglio nazionale forense ha natura giurisdizionale, con conseguente ammissibilità delle censure formulate, in sede di giudizio di Cassazione, sotto il profilo del vizio di costituzione del giudice (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che l'omissione della formalità di cui all'art. 46 del R.D. N. 37 del 1934 - a mente del quale alle comunicazioni da farsi a termini del R.D. 1578/1933 deve provvedersi a cura degli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - sia tale da determinare un vizio di costituzione dell'organo giudicante).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 46, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)