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Sez. 1, Sentenza n. 14423 del 07/06/2013 (Rv. 626659 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Delibera autorizzativa a stare in giudizio - Sussistenza al momento della decisione - Sufficienza - Produzione in sede di gravame - Effetto sanante retroattivo - Ammissibilità - Pronuncia del giudice di primo grado in ordine al difetto di autorizzazione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626659-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

In tema di delibera autorizzativa di un ente pubblico a stare in giudizio, occorre distinguere l'ipotesi del suo rilascio sopravvenuto, cui può riconoscersi effetto sanante retroattivo a condizione che il relativo difetto non sia stato rilevato e pronunciato dal giudice, da quella in cui, sussistendo l'autorizzazione fin dal principio, ne sia stata tardivamente data la prova in giudizio. In questo secondo caso, non ha effetto preclusivo la circostanza che il giudice di primo grado abbia già sancito il difetto di autorizzazione, in quanto la consentita produzione di quest'ultima in appello (alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma ad esso apportata dalla legge n. 353 del 1990) ne dimostra l'esistenza anteriormente ad una tale pronuncia, la quale, pertanto, risulta fondata su un'apparenza di fatto superata dal documento prodotto in secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)