Sez. 3, Sentenza n. 25290 del 16/09/2025 (Rv. 676582-02)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE | Responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n. - Natura - Responsabilità per fatto altrui - Limitazione del debito ex art. 275 c.n. - Eccezione per obbligazioni sorte per dolo o colpa grave dell’armatore - Applicabilità ai casi di colpa o dolo dei dipendenti - Esclusione - Fondamento. NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE
Quella dell'armatore ex art. 274 c.n. - per cui egli risponde dei fatti e degli atti compiuti dal comandante della nave, dai suoi preposti e dai suoi dipendenti - è una responsabilità per fatto altrui, sicché la limitazione del debito ex art. 275 c.n. (che non attiene alla natura della responsabilità, bensì all'esposizione debitoria dell'armatore verso i creditori) è esclusa solo per le obbligazioni sorte per dolo o colpa grave dell'armatore medesimo, e non anche dei suoi dipendenti e preposti.
Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 275, Decreto Legisl. 28/06/2012 num. 111 art. 12 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)