Sez. 6 - 1, Sentenza n. 24347 del 14/11/2014 (Rv. 633307 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE | Responsabilità dell'armatore per fatti dell'equipaggio ex art. 274 cod. nav. - Carattere di norma speciale rispetto all'art. 2049 cod. civ. - Disciplina del codice civile - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE
L'art. 274 cod. nav., nel disporre che "l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio", ha carattere speciale rispetto all'art. 2049 cod. civ., senza, peraltro, esaurire il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alla normativa del codice civile per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione. (Nella specie, il giudice di merito, nel ritenere che il sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva del comandante di un aliscafo, aveva escluso ogni profilo di responsabilità extracontrattuale a carico dell'armatore-vettore, omettendo di esaminare la dedotta circostanza del rapporto di dipendenza tra il comandante e la compagnia marittima proprietaria dell'imbarcazione, nonché se il vettore, ed i suoi preposti ed ausiliari, avesse diligentemente adottato le cautele necessarie ad assicurare la piena incolumità dei viaggiatori, in ispecie con riguardo all'esecuzione delle manovre della nave in fase di attracco).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Navig. art. 274
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)