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Sez. U, Sentenza n. 443 del 21/01/1988 (Rv. 456990 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE - ESISTENZA ATTUALE DEL DIRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REVOCA DI CONCESSIONE EDILIZIA - PRESUNTO SUPERAMENTO DELLA VOLUMETRIA AUTORIZZATA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO SULLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO - RICHIESTA PREORDINATA AD UN'AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456990-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE - ESISTENZA ATTUALE DEL DIRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REVOCA DI CONCESSIONE EDILIZIA - PRESUNTO SUPERAMENTO DELLA VOLUMETRIA AUTORIZZATA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO SULLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO - RICHIESTA PREORDINATA AD UN'AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE - AMMISSIBILITÀ.*

La giurisdizione del giudice ordinario, su istanza di istruzione preventiva ai sensi degli artt. 692 e segg. cod. proc. civ., postula che si tratti di attività istruttoria riconducibile alla tutela, nell'instaurando giudizio di merito, di una posizione che rientri nella cognizione del giudice medesimo, cioè di un diritto soggettivo, ma non richiede che tale diritto sia già esistente, essendo sufficiente l'attuale esistenza di una situazione qualificabile come aspettativa di un diritto in fieri o suscettibile di evolvere in diritto soggettivo, alla stregua dei fatti allegati, secondo criteri di probabilità. Pertanto, al proprietario di un edificio, che abbia impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento di revoca della concessione edilizia per superamento della volumetria autorizzata, deve riconoscersi la possibilità di adire il giudice ordinario, per un accertamento tecnico preventivo sulle caratteristiche del fabbricato, in vista di un'Azione risarcitoria contro il comune, atteso che l'eventuale esito favorevole di quell'impugnazione restituirebbe "ex tunc" alla sua posizione, degradata ad interesse legittimo dal provvedimento di revoca, la consistenza di diritto soggettivo, e quindi autorizzerebbe una domanda di risarcimento del danno discendente dalla lesione del diritto stesso. (V 2994/86, mass n 446003; (V 5027/82, mass n 422953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)