Sez. U, Sentenza n. 2994 del 03/05/1986 (Rv. 446003 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - LIMITI TEMPORALI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - LIMITI TEMPORALI.*
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è esperibile nel corso del procedimento di istruzione preventiva, contemplato dagli artt. 692 e segg. cod. proc. civ., indipendentemente dall'adozione o meno dei provvedimenti richiesti dall'istante, purché prima della conclusione del procedimento stesso, poiché questo è caratterizzato dall'Esercizio di poteri di natura giurisdizionale, sia pure in via strumentale e provvisoria. (V 1997/75, mass n 375704; (V 878/72, mass n 357103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)