Sez. L, Sentenza n. 6019 del 15/12/1978 (Rv. 395839 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGHI RELATIVI - DISSENSO SULL'ENTITA DI UNA MALATTIA ESALTANTE I DISTURBI DI ALTRA ORIGINE - CONSEGUENTI OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGHI RELATIVI - DISSENSO SULL'ENTITA DI UNA MALATTIA ESALTANTE I DISTURBI DI ALTRA ORIGINE - CONSEGUENTI OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE.*
Nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice, quando decide in maniera difforme dalle conclusioni del consulente tecnico, deve dare giustificazione del dissenso, confutando le argomentazioni dell'esperto e dimostrandone l'erroneita o l'irrilevanza. Quando, poi, il dissenso riguarda l'entita di una malattia che esalti i disturbi di altra origine, non e sufficiente limitarsi a confutare, anche con argomenti desunti dalla relazione dell'esperto, il grado di ciascuna infermita, ma occorre motivare il diverso avviso in relazione al rapporto funzionale esistente tra le malattie coesistenti ed alla risultante che ne deriva ai fini della valutazione globale unitaria del quadro patologico invalidante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)