Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10175 del 09/05/2014 (Rv. 630888 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Rettifica - Decisione circa la legittimità della rettifica in presenza di documentazione contabile regolare - Fondamento probatorio - Stima UTE - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento induttivo del reddito, la decisione circa la legittimità della rettifica del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (come modificato dall'art. 24, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88), intervenuta in presenza di documentazione contabile formalmente regolare, non può fondarsi esclusivamente sulla attendibilità della stima dell'UTE, dovendo questa essere vagliata nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, in presenza di altre concordanti indicazioni documentali o anche presuntive.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Legge 07/07/2009 num. 88 art. 24 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)