Sez. 5, Sentenza n. 13843 del 23/07/2004 (Rv. 574907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferta - Natura retributiva - Conseguenze - Assoggettamento ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48 del dPR n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 314 del 1997) - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di redditi di lavoro dipendente, l'indennità di trasferta percepita dal lavoratore (nella fattispecie, ispettore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) ha natura retributiva e deve, pertanto, essere assoggettata ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del d.lgs. n. 314 del 1997), e, cioè, per la parte eccedente lire 90.000 al giorno - al netto delle spese di viaggio - (importo così elevato dal precedente limite di lire 60.000 dall'art. 33, comma 3, del d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995) per le trasferte fuori del territorio comunale, e integralmente - al netto delle spese di trasporto risultanti da documenti rilasciati dal vettore - per le trasferte nell'ambito del territorio medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 33, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)