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Sez. 5, Sentenza n. 15921 del 17/12/2001 (Rv. 551189 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Ufficiale giudiziario - Atti compiuti fuori dell'edificio sede dell'ufficio - Indennità di trasferta - Natura retributiva - Assoggettabilità ad IRPEF ai sensi dell'art. 48 del dPR n. 917 del 1986.
Stato
decisa il 2001-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551189-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di redditi di lavoro dipendente, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, a favore dell'ufficiale giudiziario per atti compiuti fuori dell'edificio in cui l'ufficio ha sede, avendo natura retributiva, deve essere assoggettata ad IRPEF, ai sensi dell'art. 48, quarto comma, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (prima delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. n.314 del 1997), per la parte eccedente lire 90.000 al giorno - al netto delle spese di viaggio - per le trasferte fuori del territorio comunale, e integralmente - al netto delle spese di trasporto risultanti da documenti rilasciati dal vettore - per le trasferte nell'ambito del territorio medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)