Sez. 3, Sentenza n. 2079 del 23/05/1975 (Rv. 375810 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE A TUTTE LE PARTI - NECESSITA - MANCANZA - PARTE DICHIARATA CONTUMACE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE A TUTTE LE PARTI - NECESSITA - MANCANZA - PARTE DICHIARATA CONTUMACE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Verificatasi la sospensione del processo, a cui partecipino piu parti legate da litisconsorzio facoltativo, il decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, di cui all'art 297 cod proc civ, dev'essere notificato a ciascuna di esse, poiche, trattandosi di una pluralita di rapporti processuali solo formalmente unificati in un unico giudizio, non puo valere il principio secondo cui la notifica del decreto di prosecuzione ad una sola delle parti vale ad impedire l'Estinzione del processo anche nei confronti delle altre parti, a cui il provvedimento non e stato notificato (principio valido, invece, nel caso di unita inscindibile del rapporto processuale, ossia nel litisconsorzio necessario, in cui non e ipotizzabile un'Estinzione parziale del processo). Da cio consegue che la parte a cui il suddetto provvedimento non e stato notificato in primo grado, e di cui e stata percio irregolarmente dichiarata la contumacia, ben puo eccepire per la prima volta in grado d'appello l'Estinzione del processo nei suoi confronti. (V 2260/67, mass n 329459; 1167/64; 546/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)