Sez. 3, Sentenza n. 42464 del 10/06/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 265393 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Beni costituiti in pegno irregolare - Legittimazione del creditore all'impugnazione - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di sequestro preventivo, il creditore di beni costituiti in pegno irregolare, presso cui il sequestro è stato eseguito, è legittimato all'impugnazione del decreto applicativo della misura, essendo egli titolare del diritto di proprietà e non potendo il sequestro presso terzi avere ad oggetto un credito meramente eventuale, quale quello alla restituzione del "tantundem" in caso di adempimento dell'obbligazione garantita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)