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Sez. 3, Sentenza n. 42464 del 10/06/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 265393 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Beni costituiti in pegno irregolare - Legittimazione del creditore all'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265393-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di sequestro preventivo, il creditore di beni costituiti in pegno irregolare, presso cui il sequestro è stato eseguito, è legittimato all'impugnazione del decreto applicativo della misura, essendo egli titolare del diritto di proprietà e non potendo il sequestro presso terzi avere ad oggetto un credito meramente eventuale, quale quello alla restituzione del "tantundem" in caso di adempimento dell'obbligazione garantita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)