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Sez. 6, Sentenza n. 507 del 09/02/1995 Cc. (dep. 15/05/1995) Rv. 201197 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Sequestro su titoli e obbligazioni dati in pegno irregolare ad una banca - Validità - Esclusione - Legittimazione della banca a proporre istanza di riesame - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201197-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere

È invalido il sequestro conservativo disposto su titoli ed obbligazioni non più dell'imputato, ma in precedenza vincolati da lui a favore di una banca, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del predetto, a titolo di pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 cod. civ.. La banca, quale persona giuridica alla quale le cose sono state sequestrate (art. 318 cod. proc. pen.), è legittimata all'impugnazione del provvedimento di sequestro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)