Sez. 2, Sentenza n. 23659 del 06/05/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247409 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Somme depositate in conto corrente gravate da pegno irregolare a garanzia di anticipazione bancaria - Legittimità del sequestro - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Non può essere disposto il sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultino già costituite in pegno irregolare a garanzia dell'anticipazione concessa dalla banca al correntista (imputato del reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 7 agosto n. 356), in virtù dell'effetto proprio del pegno irregolare che determina il trasferimento in proprietà al creditore delle somme gravate dalla garanzia. (Nella specie, la Corte, ritenuta la legittimazione della banca a impugnare il provvedimento di sequestro, lo ha annullato con rinvio sul rilievo della necessità di accertamenti in ordine all'effettiva perdita della disponibilità dei beni da parte del correntista e, comunque, alla complessiva trasparenza dell'operazione bancaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)