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Sez. 5, Sentenza n. 11184 del 11/02/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289599-02

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Amministratore privo di delega - Prova dell’elemento psicologico - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289599-02

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al membro del consiglio di amministrazione privo di delega richiede la prova della conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere sia l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, sia la volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta prova non può trarsi solo dal dato, in sé non significativo, dell'esistenza di rapporti parentali tra i membri del consiglio di amministrazione, ma richiede la contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi e la ricostruzione delle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione).

Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)