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Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 16/04/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 245138 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Sindaci e amministratori senza delega - Criteri di responsabilità a seguito della riforma societaria introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003.
Stato
decisa il 2009-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245138-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati fallimentari e societari, ai fini della affermazione della responsabilità penale degli amministratori senza delega e dei sindaci è necessaria la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché solo la prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo in presenza di segnali inequivocabili comporta l'obbligo giuridico degli amministratori non operativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito mentre la mancata attivazione di detti soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l'evento di danno. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello per difetto di motivazione in punto di esistenza di chiari indici rivelatori del possibile compimento di illeciti che avrebbero dovuto imporre agli amministratori senza delega di intervenire e ai sindaci di avvalersi del c.d. potere informativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)