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Sez. 5, Sentenza n. 23000 del 05/10/2012 Ud. (dep. 28/05/2013) Rv. 256939 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Bancarotta fraudolenta - Concorso degli amministratori senza delega - Segnali di allarme - Prova del dolo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256939-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati fallimentari e societari, ai fini della responsabilità penale dell'amministratore privo di delega per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente la presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale degli amministratori senza delega per avere essi preso parte a deliberazioni del Consiglio di amministrazione integranti l'operazione distrattiva, affermando che la sussistenza di "fattori di anomalia tali da emergere ad una semplice lettura del carteggio", addotta a fondamento della responsabilità dei suindicati soggetti da parte del giudice di merito, comporta ex se un chiaro addebito di colpa, financo grave, in chi non colse detti fattori anomali, ma non consente di affermare la loro sicura conoscenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)