Sez. 5, Sentenza n. 16665 del 29/07/2011 (Rv. 618803 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN GENERE | Atto pubblico fidefaciente - Sussistenza - Conseguenze in ordine alla data di iscrizione a ruolo - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il ruolo, rientrando nella categoria degli atti pubblici ex art. 2699 cod. civ. in quanto formato da pubblico ufficiale autorizzato a manifestare all'esterno la volontà della P.A., fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell'atto e sull'attività che il pubblico ufficiale afferma di aver esplicato, ivi compresa la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime. (Nella specie, il contribuente, al fine di dedurre l'intempestività dell'iscrizione della pretesa fiscale nel ruolo, aveva contestato la vericità della data apposta su questo, senza proporre querela di falso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)