diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 06/05/1994 (Rv. 486524 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Parte del ruolo relativa al contribuente - Copia con dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - Prova del credito di imposta - Idoneità.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486524-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere

Ai fini dell'ammissione di un credito d'imposta al passivo fallimentare (art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ.(secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Cod. Civ. art. 2718, Cod. Proc. Civ. art. 743, DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)