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Sez. L, Sentenza n. 1085 del 27/02/1989 (Rv. 462021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - CONDIZIONI.*

Il diritto del lavoratore che abbia prestato la sua opera di domenica, godendo del riposo in altro giorno della settimana, alla maggiorazione retributiva per la particolare penosità del lavoro domenicale - il cui importo, in Mancanza di specifica previsione della disciplina collettiva, dev'essere determinato dal giudice, eventualmente con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario o festivo - è escluso nel caso in cui lo stesso giudice (con accertamento di fatto incensurabile in Sede di legittimità) abbia ritenuto che il trattamento più favorevole (come quello costituito da una specifica indennità e da un maggior numero di giornate di riposo) corrisposto al detto lavoratore sia stato idoneo a compensarlo anche del particolare disagio del lavoro domenicale. (V 5326/88, mass n 459980; (V 2856/88, mass n 458453; (V 2112/88, mass n 457964; (V 5110/87, mass n 453707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)