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Sez. 3, Sentenza n. 203 del 10/01/2003 (Rv. 559578 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Eredi subentrati ad alcuni affittuari - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli affittuari e tutti gli eredi dei medesimi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559578-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE

Nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione di un contratto di affitto di un (unico) fondo rustico stipulato con due o più affittuari, nel quale siano subentrati gli eredi, tutti gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte la parti dell'unico rapporto in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)