Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31659 del 04/11/2021 (Rv. 662740 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Controversie relative alla esigibilità dei crediti contestati - Competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato - Esclusione - Competenza del giudice individuato secondo i criteri ordinari - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell'ufficio giudiziario individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)