Sez. 1, Sentenza n. 896 del 03/04/1973 (Rv. 363241 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPUTO - CRITERIO.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPUTO - CRITERIO.*
Nell'ipotesi di recesso di un socio da una societa di persone, ai fini del computo del valore di avviamento nel calcolo della quota da liquidare al recedente non sono determinanti le risultanze dell'ultimo bilancio o comunque i criteri per la redazione del bilancio annuale, ma deve tenersi presente che l'avviamento si traduce in detta ipotesi nella probabilita, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti; ne, come qualitas dell'azienda e da essa inseparabile, l'avviamento puo ritenersi trasmesso o consolidato pro parte in capo al socio uscente. (V 2772/69, mass n 342498; 951/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2427, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)