Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 15/05/1974 (Rv. 369464 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE PROCESSUALE RISPETTIVA DELL'OPPONENTE E DELL'OPPOSTO.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE PROCESSUALE RISPETTIVA DELL'OPPONENTE E DELL'OPPOSTO.*
Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione processuale, restando a carico del creditore - avente veste di attore per aver domandato l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti impeditivi o estintivi della obbligazione. (V 771'70, mass n 346065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)