Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013 (Rv. 627738 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE | Credito per interessi e maggior danno da svalutazione - Costituzione in mora - Fatto costitutivo del diritto - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'attore.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE
Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)