Sez. 1, Sentenza n. 10691 del 20/05/2005 (Rv. 584044 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE | Obbligazione pecuniaria - Pagamento presso gli uffici di tesoreria dell'Amministrazione debitrice - Ritardo nel pagamento - "Mora ex re" - Esclusione - Costituzione in mora - Necessità - Enti ospedalieri disciolti - Operatività del principio - Sussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE
Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della "mora ex re", ai sensi dell'art. 1219, commi secondo e terzo, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 cit., affinchè sorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Tale principio trova applicazione anche con riguardo ai pagamenti da effettuarsi dagli enti ospedalieri poi disciolti dalla legge n. 833 del 1978, le cui regole di contabilità erano sostanzialmente corrispondenti a quelle dettate per gli enti territoriali dall'allora vigente Testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. n. 383 del 1934, artt. 234 e 235), e, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalla legge n. 6972 del 1980 (art. 22) nonché dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con r.d. n. 99 del 1891.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 22, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 55 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 56 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 234, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 235
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)