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Sez. 1, Sentenza n. 6627 del 18/07/1997 (Rv. 506138 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Debiti pecuniari della P.A. pagabili presso gli uffici della tesoreria - Decorrenza degli interessi corrispettivi - Previa costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506138-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

Il principio secondo cui, per le obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono (in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 cod. civ.) che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, secondo comma n. 3 cod. civ., non può trovare applicazione con riguardo ad interessi che esigano di essere qualificati come corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (nella specie, l'obbligazione aveva ad oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario e comportava l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, aggiunto con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)