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Sez. 5, Sentenza n. 15552 del 02/07/2009 (Rv. 608846 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili ICI - Esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Condizioni - Terreni di dominio collettivo intestati catastalmente ad università agraria - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608846-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non si applica ai fondi di dominio collettivo intestati catastalmente ad un'università agraria, assegnati per essere messi a coltura mediante concessioni annuali previo pagamento di un (pur modesto) canone, richiedendo la norma che gli immobili abbiano la caratteristica oggettiva di essere "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", a prescindere dagli scopi dell'attività dell'ente proprietario, che possono essere anche finalità di promozione economica e sociale, e considerato che, salva la prova contraria da parte del soggetto che chiede l'esenzione, l'attività di coltivazione del fondo produce normalmente un reddito che, in ipotesi, può anche eccedere i bisogni vitali essenziali dell'assegnatario e della sua famiglia, denotando una finalità di lucro e, quindi, trasmodando dall'ambito meramente assistenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 13, Regio Decr. 22/05/1924 num. 751 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)