Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008 (Rv. 602109 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Svolgimento nell'immobile di attività di assistenza o attività equiparate - Prova - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Documenti attestanti la destinazione dell'immobile ad attività esenti - Sufficienza - Esclusione - Svolgimento in concreto dell'attività con modalità non commerciali - Necessità - Fattispecie in tema di gestione da parte di ente assistenziale di struttura alberghiera.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse essere qualificata come commerciale un'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di ente assistenziale, sia pure svolta in modo da non eccedere i costi relativi alla produzione del servizio, dal momento che, ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, rimane giuridicamente irrilevante il perseguimento di uno scopo di lucro).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1986 num. 1917 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)