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Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006 (Rv. 593851 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione, ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili destinati, dai soggetti ivi indicati, esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali - Spettanza - Condizioni - Utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore ed esclusiva destinazione di esso ad attività non produttive di reddito - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593851-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (nell'enunciare il principio, la S.C. ha precisato che nel caso di specie, nel quale soggetto passivo dell'imposta è una società per azioni, l'agevolazione è ulteriormente preclusa dalla lettera della norma di esenzione, che esclude dal godimento del beneficio le società commerciali, in quanto la scelta della forma azionaria è di per sé indicativa, in via prevalente, dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)