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Sez. 6, Sentenza n. 7766 del 09/12/2002 Cc. (dep. 17/02/2003) Rv. 223958 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Rifiuto od omissione del giudice nel deposito delle motivazioni delle sentenze - Concorso formale con il reato di interruzione di ufficio o di servizio pubblico - Esclusione - Configurabilità del solo reato di rifiuto di atti d'ufficio.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223958-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

La condotta del magistrato che rifiuti od ometta di redigere la sentenza può configurare il reato previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., ma non quello di interruzione di un ufficio o servizio pubblico di cui all'art. 340 cod. pen., in quanto deve escludersi che tale condotta sia idonea ad incidere sul sistema organizzativo dell'ufficio giudiziario inteso nel suo complesso, in modo da paralizzarlo, ovvero da determinare una parziale discontinuità del servizio, anche solo circoscritta ad un determinato settore (nel caso in esame, la Corte ha escluso ogni ipotesi di concorso formale tra i due reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)