Sez. 6, Sentenza n. 5482 del 20/02/1998 Ud. (dep. 11/05/1998) Rv. 210496 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Condotta del pubblico ufficiale che si limiti a non adempiere ad un obbligo su di lui gravante - Configurabilità del reato - Condizioni - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
La condotta omissiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si limiti a non adempiere ad un obbligo su di lui gravante non integra gli estremi del reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma 1, c.p.p., come risultante dalla modificazione di tale norma a seguito della riforma introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, ma, eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, quella di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità di cui all'art. 340 c.p., in quanto tale figura criminosa, per il suo carattere residuale di reato comune e di fattispecie causalmente orientata, si presta ad abbracciare le condotte omissive, produttive dell'evento interruttivo ivi contemplato, le quali trovavano in precedenza collocazione nella più ampia formulazione dell'art. 328 c.p., nel testo anteriore alla citata "novella" (Nella specie, si trattava di medico della Usl provvisoriamente incaricato di medicina generale per convenzione, che, assentatosi dal lavoro, aveva omesso di farsi sostituire fin dall'inizio dell'assenza e di dare tempestiva informazione alla Usl di non essere riuscito ad assicurare la propria sostituzione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.p.r. 8 giugno 1987, n.289).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Pen. art. 340 CORTE COST., DPR 08/06/1987 num. 289 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)