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Sez. 1, Sentenza n. 431 del 16/12/2004 Ud. (dep. 13/01/2005) Rv. 230714 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale | Strumento autonomo di impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Condizioni di ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230714-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale

L'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la ratio dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse. Ne consegue che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)