Sez. 2, Sentenza n. 3162 del 22/11/1973 (Rv. 366957 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DI ESECUTIVITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DI ESECUTIVITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
L'ordinanza con cui il giudice istruttore, a norma dell'art 789 terzo comma, cod proc civ, dichiara esecutivo il progetto di divisione, non ha natura decisoria e non e impugnabile con ricorso per Cassazione per cui ogni eventuale vizio della volonta dei condividenti o della manifestazione di essa puo essere fatto valere soltanto in Sede ordinaria di cognizione, mediante le normali impugnative di nullita o di annullabilita dei negozi giuridici. (Conf 7/69, mass n 337787).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)