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Sez. 2, Sentenza n. 7 del 04/01/1969 (Rv. 337787 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ESPERIBILITA DELLE AZIONI DI NULLITA E DI ANNULLAMENTO DEI NEGOZI GIURIDICI.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337787-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ESPERIBILITA DELLE AZIONI DI NULLITA E DI ANNULLAMENTO DEI NEGOZI GIURIDICI.*

L'ordinanza con cui il giudice istruttore, a norma dell'art 789, terzo comma, cod proc civ, dichiara esecutivo il progetto di divisione non ha natura decisoria, perche si limita a dare atto dell'avvenuta accettazione del progetto (sia pure presunta per l'eventuale contumacia di alcuni dei condividenti), e non e impugnabile, neppure con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, onde ogni eventuale vizio della volonta dei condividenti o della manifestazione di essa puo essere fatta valere soltanto in Sede ordinaria di cognizione, mediante le normali impugnative di nullita od annullabilita dei negozi giuridici. (Conf 1962-66, massima n 323807 3276-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)