Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 04/05/1982 (Rv. 420607 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DEL G.I. DICHIARATIVA DELL'ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 789 COD. CIV. - PROVVEDIMENTO DECISORIO ABNORME - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DEL G.I. DICHIARATIVA DELL'ESECUTIVITÀ DEL PROGETTO DI DIVISIONE IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 789 COD. CIV. - PROVVEDIMENTO DECISORIO ABNORME - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
L'ordinanza con la quale il giudice istruttore, a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione in assenza delle condizioni integratrici della complessa fattispecie di cui all'art. 789 cod. proc. civ. (predisposizione del progetto divisionale, deposito in cancelleria, fissazione dell'udienza per la discussione, assenza di contestazioni), non può considerarsi come una semplice attestazione dell'esistenza del contratto intervenuto tra le parti, ma ha il contenuto di un provvedimento decisorio abnorme contro il quale, non essendo previsto uno specifico mezzo d'impugnazione, è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, con la conseguenza che la violazione delle norme regolatrici del procedimento non può essere fatta valere in Sede di esecuzione del provvedimento nella Forma dell'opposizione alla stessa. (V 4464/78, mass n 394134; (V 2067/77, mass n 385786; (V 3200/75, mass n 377313; (V 3162/73, mass n 366957; (V 2676/73, mass n 366165; (V 2085/70, mass n 348189; (Conf 4375/80, mass n 408248).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)