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Sez. 2, Sentenza n. 22285 del 26/11/2004 (Rv. 578132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Rilascio della procura in un atto diverso da quelli indicati dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. - Validità - Autentica della firma da parte del notaio - Necessità - Attestazione d'autenticità da parte del difensore - Inidoneità.
Stato
decisa il 2004-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578132-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Per la validità della procura al difensore conferita con un atto separato da quelli indicati dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. - in quanto l'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. consente il conferimento della procura con atto successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata in giudizio - è necessario che l'autografia della firma di quest'ultima sia attestata dal notaio, pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, mentre è inidonea l'attestazione del difensore, perché tale potere gli spetta soltanto se la procura gli è conferita al momento, e quindi in uno degli atti indicati dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)