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Sez. 1, Sentenza n. 7155 del 29/11/1983 (Rv. 431760 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - POTERE DEL DIFENSORE - CONDIZIONI - PROCURA CONFERITA CON SCRITTURA SEPARATA - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431760-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - POTERE DEL DIFENSORE - CONDIZIONI - PROCURA CONFERITA CON SCRITTURA SEPARATA - INIDONEITÀ.*

Il potere attribuito al difensore dall'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura è condizionata dal fatto che la procura gli sia conferita in calce o a margine della citazione o degli altri Atti indicati nella citata disposizione, ovvero su di un foglio allegato che faccia corpo con essi, per cui è da escludersi la validità di una procura ad litem, con sottoscrizione autenticata dal difensore, rilasciata con scrittura separata (nella specie su un foglio staccato dall'atto introduttivo del giudizio, unito ad esso con spilletta, con data diversa e senza alcun riferimento allo stesso); né i requisiti di certezza circa l'esistenza e la tempestività del rilascio della procura possono essere integrati con elementi esterni all'atto, dovendo essi risultare, invece, dal contesto stesso dell'atto, in modo da poter essere immediatamente percepiti dalla controparte e dal giudice. (Conf 5408/79, mass n 401996; (Conf 4048/78, mass n 393653).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)