Sez. L, Sentenza n. 12135 del 24/11/1995 (Rv. 494779 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale di riferimento e legato allo stesso con punti metallici - Nullità - Ricorso per cassazione privo di valida procura - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Coessenziale al rilascio della procura è lo scopo di fornire la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa e tale risultato può essere realizzato soltanto attraverso documenti facenti prova fino a querela di falso, di guisa che il difensore, essendo sprovvisto di un potere certificatorio generale, può esercitare quello, eccezionalmente conferitogli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di autenticare la sottoscrizione della parte che gli ha rilasciato la procura solo nell'ipotesi in cui questa gli sia conferita in calce o a margine degli atti in tale norma espressamente indicati, ovvero di qualsiasi atto processuale, anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e, quindi, anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto), o su foglio allegato che faccia corpo con essi; ne consegue che, con riferimento ad un ricorso per cassazione, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso, la procura autenticata dal difensore e rilasciata su foglio staccato rispetto a quello contenente la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore del ricorrente - cui accede soltanto per esservi legato da punti metallici, ma senza che possa, per tale ragione, considerarsi apposta in calce, non formando con esso un corpo unico - dal momento che la stessa, da un lato, è priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e, dall'altro, è inidonea a fondare la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, a nulla rilevando che la suddetta procura sia seguita dalla relata di notificazione del ricorso, a sua volta completata su foglio ulteriormente autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)