Sez. 2, Sentenza n. 619 del 11/02/1977 (Rv. 384177 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INDICAZIONE DI ALTRO SOGGETTO COME TITOLARE PASSIVO DEL RAPPORTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CHIAMATA DEL TERZO IN GIUDIZIO EX ART 107 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INDICAZIONE DI ALTRO SOGGETTO COME TITOLARE PASSIVO DEL RAPPORTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CHIAMATA DEL TERZO IN GIUDIZIO EX ART 107 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA.*
Ove il convenuto eccepisca di non essere il titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come soggetto passivo dell'obbligazione, tale indicazione non rende obbligatoria la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ed il giudice, se riconosca fondata l'eccezione, ben puo rigettare la domanda, lasciando che l'attore riproponga la sua pretesa in un altro giudizio contro il terzo. Tuttavia, al fine di prevenire un conflitto di giudicati, verificabile per l'eventuale assoluzione del terzo nel successivo giudizio, puo ordinare all'attore la chiamata in giudizio del terzo, al quale la causa e comune, in modo che l'emananda sentenza faccia stato anche contro di lui. (Conf 2340/72, mass n 359717).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)