Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 11/07/1972 (Rv. 359717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO IN GENERE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INDICAZIONE DI ALTRO SOGGETTO COME TITOLARE PASSIVO DEL RAPPORTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CHIAMATA DEL TERZO IN GIUDIZIO EX ART 107 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO IN GENERE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INDICAZIONE DI ALTRO SOGGETTO COME TITOLARE PASSIVO DEL RAPPORTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CHIAMATA DEL TERZO IN GIUDIZIO EX ART 107 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA.*
Ove il convenuto eccepisca di non essere il titolare del rapporto dedotto in giudizio indicando un terzo come soggetto passivo dell'obbligazione, tale indicazione non rende obbligatoria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ed il giudice, se riconosca fondata l'eccezione, ben puo rigettare la domanda lasciando che l'attore riproponga la sua pretesa in un altro giudizio contro il terzo. Peraltro, per ovviare e prevenire un teorico conflitto di giudicati, determinabile per l'eventuale assoluzione del terzo nel successivo giudizio, il giudice, ritenendo la causa comune al terzo a seguito della cennata indicazione del convenuto, puo ordinare all'attore la chiamata in causa del terzo in modo che l'emananda sentenza faccia stato anche contro di lui. (V 364'63; 1517'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)