Sez. L, Sentenza n. 3782 del 22/06/1985 (Rv. 441369 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - INTERESSI COMPENSATIVI SULLA SOMMA LIQUIDATA - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - INTERESSI COMPENSATIVI SULLA SOMMA LIQUIDATA - DECORRENZA.*
Qualora il giudice provveda ad adeguare la retribuzione del lavoratore ritenuta insufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., gli interessi compensativi sulla somma così determinata non possono decorrere dalla data delle singole scadenze mensili della retribuzione poiché i crediti del lavoratore non erano originariamente liquidi, e cioè determinati o determinabili secondo un semplice calcolo aritmetico e, quindi, esigibili, ma divengono tali per effetto dell'accertamento giudiziario sull'an e sul quantum, con la conseguenza che, per effetto retroattivo della sentenza, essi cominciano a decorrere dal giorno della domanda. (V 622/84, mass n 432879; (V 2158/82, mass n 420039).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)