diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2158 del 07/04/1982 (Rv. 420039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - INTERESSI - DECORRENZA.*

Qualora il giudice provveda ad adeguare la retribuzione del lavoratore ritenuta insufficiente, ai sensi dell'art. 36 cost. Gli interessi compensativi sulle somme così determinate non possono decorrere dalla data delle singole scadenze mensili della retribuzione, poiché i crediti del lavoratore non erano originariamente liquidi, e cioè determinati o determinabili secondo un semplice calcolo aritmetico e, quindi, esigibili, ma divengono liquidi ed esigibili per effetto dell'accertamento giudiziario sull'an e sul quantum, con la conseguenza che, per l'effetto retroattivo della sentenza, essi cominciano a decorrere dal giorno della domanda. (V 5629/79, mass n 402233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)