Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 22/09/1997 Cc. (dep. 08/10/1997) Rv. 208585 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione del periodo di pena ancora da espiare - Criteri - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare da parte dell'affidato in prova al servizio sociale cui venga revocato il beneficio, il Tribunale di sorveglianza deve prendere in considerazione, al di là di ogni automatismo, le limitazioni patite per raffrontarle con quelle osservate, in modo da stabilire fino a quando possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia contribuito al raggiungimento di un grado parziale di risocializzazione. (Nella specie, relativa ad affidamento di condannato tossicodipendente a una comunità terapeutica, il Tribunale, senza alcuna motivazione, aveva ritenuto la percentuale di pena validamente scontata pari al periodo intercorso tra l'ingresso in comunità e l'abbandono di essa).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)