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Sez. 1, Sentenza n. 43744 del 06/10/2011 Cc. (dep. 25/11/2011) Rv. 251476 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione del periodo di pena ancora da espiare - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251476-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare da parte dell'affidato in prova al servizio sociale cui venga revocato il beneficio, il Tribunale di sorveglianza deve prendere in considerazione, al di là di ogni automatismo, le limitazioni patite per raffrontarle con quelle osservate, in modo da stabilire fino a quando possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia contribuito al raggiungimento di un grado parziale di risocializzazione. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, del periodo di affidamento a una comunità terapeutica di un condannato tossicodipendente, alla luce dell'atteggiamento non collaborativo dimostrato da quest'ultimo e della sua scarsa volontà di reale reinserimento nella vita civile).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)